LAVORO AGILE, LE NUOVE DISPOSIZIONI con decorrenza 22 settembre 22

Smart Working

Decreto aiuti bis convertito in legge: nel testo definitivo c’è anche la proroga dello smart working senza accordo individuale fino al 31 dicembre 2022.
Tra le righe del nuovo testo della legge di conversione del DL Aiuti bis approvata in via definitiva al Senato spunta a sorpresa la proroga al 31 dicembre dello smart working senza accordo individuale. SI ESTENDE COSÌ DI ALTRI QUATTRO MESI LA PROCEDURA VELOCE ADOTTATA DURANTE LA PANDEMIA.

Lavoro agile senza accordo individuale

Lo prevede il nuovo Art. 25-bis (Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato), in base al quale, all’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, il termine scaduto lo scorso 31 agosto viene sostituito con quello del 31 dicembre 2022.

Decreto aiuti – bis, pag. 32. Dopo l’articolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25-bis. – (Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato)
1. All’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: “31 agosto 2022” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”»
Pag. 16 art. 10 – comma 2 bis. Testo aggiornato del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24
2-bis. Le disposizioni dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022.
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’ attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Smart working: cosa è e come funziona

Lo smart working (o lavoro agile) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato ad una serie precisa di diritti e doveri. Si caratterizza per la maggiore flessibilità di orario, nella possibilità di svolgere l’attività da remoto, nell’organizzazione dei task per obiettivi.

Definizione di Smart Working

La normativa di riferimento e la definizione del lavoro agile – modalità di lavoro dipendente senza vincoli di orario e di luogo di lavoro, con prestazione lavorativa svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa – sono inseriti nel Jobs Act autonomi (legge n. 81/2017).

Smart Working nel post-Covid

Il 7 dicembre 2021 il Ministero del Lavoro ha siglato l’intesa con le Parti sociali sul primo “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato. Il Lavoro Agile, sperimentato in maniera massiva durante la pandemia da Coronavirus, è rimasto parte integrante dei modelli lavorativi di imprese pubbliche e private, meritando una serie di adeguamento normativi.

Diritti dei lavoratori agili

I punti di forza del lavoro agile sono la flessibilità organizzativa e la possibilità di una
migliore conciliazione con la vita privata, soprattutto in era post-Covid. Ai lavoratori agili viene garantita:

  • parità di trattamento economico e normativo rispetto ai colleghi che eseguono la prestazione in sede;
  • tutela contro infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.
Accordo di Smart Working

Applicabile anche nel settore pubblico (ma con differente disciplina per quanto attiene alcuni aspetti della prestazione lavorativa), lo Smart Working si attiva stipulando un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro.

Come contiene un accordo di Smart Working
  • Durata e indicazione del contratto a tempo indeterminato o determinato;
  • preavviso: il recesso è possibile con preavviso di 30 giorni (90 per disabili) da accordi a tempo indeterminato o giustificato motivo;
  • esecuzione prestazione lavorativa definizione della sede di lavoro agile e degli strumenti tecnologici utilizzati, con rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore;
  • controllo prestazione lavorativa in ottemperanza all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Come si attiva un accordo di Smart Working

Le aziende che sottoscrivono accordi individuali di smart working devono inviare il modello con i dati relativi alla prestazione attraverso l’apposita piattaforma telematica dal portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nell’invio del Modello dovranno essere indicati:

  • i dati del datore di lavoro,
  • del lavoratore,
  • della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato)
  • della sua durata.

Fino al 31 agosto 2022 le comunicazioni di smart working nel settore privato si trasmettono esclusivamente con procedura semplificata. Le aziende che sottoscrivono un numero di accordi individuali elevato possono effettuare la comunicazione in forma massiva. Dal 1° settembre 2022, la modalità semplificata diventa strutturale.

Smart working senza accordo individuale fino al 31 dicembre

Procedura semplificata
Si tratta di una novità inaspettata, dopo che nelle scorse settimane erano state emanate le direttive ministeriali per adeguarsi alla nuova procedura semplificata, che permetteva sì l’invio di massa dei nominativi dei lavoratori in smart woking ma che non esonerava dalla stipula dell’accordo individuale (di cui all’Articolo 23, comma 1 dellamL. n. 81/2017).
In base a quanto previsto nel Dl Semplificazioni, infatti, per le aziende private, l’invio dell’accordo individuale è stato sostituito dal 1° settembre da una comunicazione da parte del datore lavoro, resa su apposito Modello.
La nuova proroga sembra pertanto rendere obsoleto quanto previsto dal DM n. 149 del 22 agosto 2022, in base al quale i datori di lavoro devono inoltrare la comunicazione entro cinque giorni dall’attivazione, con la sola eccezione della prima applicazione delle nuove regole che vede l’adempimento considerato come assolto se compiuto entro il 1° novembre 2022.

Smart working per genitori e fragili

Si ricorda che lo stesso Decreto Aiuti bis già prevedeva la medesima proroga anche per lavoratori fragili e genitori di figli fino a 14 anni, per i quali è fissata a fine anno la corsia preferenziale per lo svolgimento dell’attività in modalità agile.

Smart working: proroga a fine anno per fragili e genitori

Lavoratori fragili e dipendenti con figli fino a 14 anni: diritto allo smart working fino al 31 dicembre, la novità nella conversione del DL Sostegni bis.
Era una misura attesa, anzi annunciata dallo stesso ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ed è effettivamente confluita nella legge di conversione del decreto Aiuti bis, in corso di approvazione definitiva: i lavoratori fragili e i genitori di figli fino a 14 anni hanno diritto allo smart working fino alla fine dell’anno.
E’ stata quindi prorogata la disposizione che era stata precedente prevista fino allo scorso 31 luglio. Nel dettaglio, sono prorogate fino al 30 dicembre 2022 le misure in materia di lavoro agile per i seguenti lavoratori.

  • Lavoratori fragili: soggetti di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 18/2020. Si tratta di dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione medica che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita, con disabilità grave ai sensi della legge 104/1992.
  • Dipendenti privati con figli minori di 14 anni: nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o non lavoratore.

La legge di conversione del decreto Sostegni bis è in dirittura d’arrivo: dopo il passaggio in Senato, è attesa alla Camera giovedì 15 settembre per approvazione definitiva ed entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Con l’entrata in vigore della legge di conversione del DL Aiuti bis, questi lavoratori torneranno dunque ad avere diritto al lavoro agile in modalità semplificata: significa che l’azienda non può negare loro lo smart working compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative, e che non sono necessari gli accordi individuali. Al momento, essendo decaduto il beneficio a breve riproposto fino al 31 dicembre, questi lavoratori possono lavorare in smart working solo se lo prevede il contratto (nazionale, territoriale o integrativo) e in presenza di accordo individuale.
Per quanto riguarda la totalità dei dipendenti, lo smart working dal primo settembre, pur non essendo più previsto con la modalità sburocratizzata prevista durante il Covid, è stato semplificato: le procedure di comunicazione al Ministero sono più snelle (basta fornire i dati fondamentali sulle generalità e la durata del periodo di smart working). E’ però necessario che ci sia l’accordo individuale con il lavoratore, in base alle regole previste dal
contratto applicato.

Smart working per genitori e fragili

Si ricorda che lo stesso Decreto Aiuti bis già prevedeva la medesima proroga anche per lavoratori fragili e genitori di figli fino a 14 anni, per i quali è fissata a fine anno la corsia preferenziale per lo svolgimento dell’attività in modalità agile.

Smart working: proroga a fine anno per fragili e genitori

Lavoratori fragili e dipendenti con figli fino a 14 anni: diritto allo smart working fino al 31 dicembre, la novità nella conversione del DL Sostegni bis.
Era una misura attesa, anzi annunciata dallo stesso ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ed è effettivamente confluita nella legge di conversione del decreto Aiuti bis, in corso di approvazione definitiva: i lavoratori fragili e i genitori di figli fino a 14 anni hanno diritto allo smart working fino alla fine dell’anno.
È stata quindi prorogata la disposizione che era stata precedente prevista fino allo scorso 31 luglio. Nel dettaglio, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le misure in materia di lavoro agile per i seguenti lavoratori.

  • Lavoratori fragili: soggetti di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 18/2020. Si tratta di dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione medica che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita, con disabilità grave ai sensi della legge 104/1992.
  • Dipendenti privati con figli minori di 14 anni: nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o non lavoratore.

La legge di conversione del decreto Sostegni bis entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Lavoro agile le nuove disposizioni con decorrenza 22 settembre 2022