Comunicato Unisin Settore riscossione – Indennità Vacanza Contrattuale-iter concluso

Indennità vacanza contrattuale

Nel lontano 2017 ci fu un’importante sentenza ottenuta in primo grado sul Tribunale di Milano e favorevole a 23 Lavoratori assistiti dalla scrivente O.S..
Quel primo risultato, che si tentò di far passare quasi inosservato, in realtà gettava le basi per una vittoria di portata stoica e storica in tema di rivendicazione di diritti contrattuali nel settore; in sintesi confermava le richieste delle Lavoratrici e i Lavoratori ricorrenti a percepire l’indennità di vacanza contrattuale prevista nel CCNL 2008 a far tempo dal 2012 e mai corrisposta dalla controparte datoriale – nella fattispecie Equitalia Spa e poi Agenzia Entrate Riscossione.
Oggi dopo un lungo iter, con la sentenza n. 33628/21 dell’11/11/2021 emanata dalla Suprema Corte di Cassazione, è calato il sipario sulla vertenza..
L’importante pronuncia sugella, infatti, il riconoscimento giuridico di un diritto a lungo negato anche in sede di rinnovo contrattuale (2018) dopo lunghi anni di blocco ai sensi e per gli effetti della L. 122/2010.
Ma per comprendere l’importanza e la portata sotto ogni profilo di questa conquista è bene riepilogarne l’iter….
Causa diniego di controparte all’istanza formale del 26.03.2014, con la quale UNISIN rivendicava il diritto al pagamento delle somme stabilite nel CCNL a titolo di IVC (ex art.8), nel 2017, nelle more di un contratto da tempo bloccato dalla suindicata L.122/10, con alcuni iscritti fu intrapresa una causa “pilota” per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità in questione. Elemento, questo, che avrebbe consentito in parte un recupero dell’inflazione, in attesa dell’agognato rinnovo contrattuale.
Nel corso di quell’anno (2017) il Tribunale di Milano con sentenza 3280/2017 accolse la richiesta dei Lavoratori così disponendo: “dichiara il diritto dei ricorrenti al versamento, a decorrere dal 16.09.2012 e fino alla stipula del nuovo contratto collettivo, dell’indennità di vacanza contrattuale nella misura prevista … “, il tutto oltre al pagamento degli interessi legali maturati.
La sentenza in questione sancì, dunque, l’obbligo per la controparte di riconoscere il pagamento della relativa indennità con effetto diretto solo nei riguardi dei 23 ricorrenti e per tale ragione, al fine di evitare la prescrizione delle annualità, UNISIN informò tempestivamente le Lavoratrici e i Lavoratori del comparto sensibilizzandoli circa l’opportunità di inviare a mezzo raccomandata A\R la richiesta di corresponsione dell’I.V.C., salvo poi decidere in seguito se e come rivendicare le relative somme a titolo definitivo.
Nonostante l’appello alla suddetta sentenza (n. 3280/2017), con successiva ordinanza n.1252 del 20/08/2019, la Corte d’Appello, nel respingere il ricorso di AdER, riaffermava nuovamente la legittimità del diritto alla corresponsione dell’IVC per i Lavoratori ricorrenti, dando così ancora una volta ragione a UNISIN.
Oltre ogni ragionevole logica, alla luce della portata di questa seconda vincolante sentenza e nonostante i nostri buoni auspici nel voler considerare conclusa la vertenza, AdER presentò ricorso in Cassazione con richiesta di sospensione del giudizio.
Una nuova Sentenza del Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Lavoro – dell’19.12.2019 (la terza!) nel frattempo dà ancora ragione a UNISIN e ai Lavoratori rappresentati, negando così all’Ente la sospensione richiesta con la seguente pronuncia: “ A scioglimento della riserva assunta in data 10.12.2019 quanto all’istanza di sospensione avanzata da parte resistente in ragione dell’intervenuto deposito in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello n. 1252/19 del 20.08.19, rilevato che, a prescindere dalla pendenza di giudizio presso la Suprema Corte si ritiene che la causa sia matura per decisione, e ciò senza necessità di ammissione di attività istruttoria alcuna ”.
Ed è – concludendo – che si arriva alla recentissima pronuncia n.33628/21 della Corte Suprema di Cassazione con la quale si chiude definitivamente il giudizio, confermando il buon diritto rivendicato dai Lavoratori ricorrenti.
Una briciola di giustizia nella riconquista dei DIRITTI, dove crisi del mercato, frammentazione del Lavoro e disoccupazione, spesso aprono al tentativo diffuso di comprimere e ridurre quanto faticosamente conquistato.
Aver mantenuto il punto sulla rivendicazione di un Istituto, nella fattispecie l’I.V.C., previsto nella Contrattazione Collettiva, dà la misura di quanto sia per UNISIN importante riconoscersi da parte di Lavoratori e Lavoratrici nel Sindacato che istituzionalmente li rappresenta.
Soddisfatti dell’esito, un sincero ringraziamento va all’Avv.to Raffaello Misasi, con studio in Roma, che fermamente ha creduto e sostenuto le nostre tesi; ci faremo infine ulteriore carico nella mediazione con controparte delle istanze degli associati che al tempo inviarono la raccomandata A\R a titolo di messa in mora nella richiesta di pagamento dell’I.V.C..

Roma 16.12.2021

La Segreteria O.d.C

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